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Posso andarmene? Facciamo chiarezza sull’affitto cointestato

Anche un affitto cointestato non è per sempre. Coloro i quali prendono in locazione un appartamento con altri coinquilini (si vedano i casi, ad esempio, delle giovani coppie non ancora sposate o degli studenti fuori sede cui il locatore fa un unico contratto), diffidino da chi sostiene che una volta messa la firma sul pezzo di carta, nel caso un giorno vogliano andarsene, dovranno per forza ottenere il consenso dei compagni con cui dividono casa. Niente di più sbagliato. Ogni coinquilino titolare del contratto di affitto è libero di agire come crede, stando ovviamente nei limiti consentiti dalla legge.

È bene farlo presente, perché capita spesso di leggere quesiti come questo: “Sono conduttrice, insieme alla mia coinquilina, di un appartamento con un contratto 4+4. Ho inviato la disdetta anticipata tramite raccomandata, con 6 mesi di preavviso, come stabilito dalla legge, ma il padrone di casa mi ha informato della non validità di quest’ultima in quanto non sottoscritta anche dalla mia coinquilina (con la quale non ho più rapporti da mesi). Il locatore sostiene, inoltre, che sia io a dover contattare l’altra conduttrice per capirne le intenzioni e che non posso abbandonare l’immobile se entrambe non siamo d’accordo. Tutto questo è vero?”.

No che non è vero, se uno dei coinquilini vuole andarsene non c’è parere contrario che possa impedirglielo. Nella fattispecie questo locatore sostiene il falso pretendendo che la coinquilina, prima di andarsene, ottenga il parere favorevole dell’altra coinquilina, della quale fra l’altro ha perso le tracce. Tutto quello di cui c’è bisogno è l’inquilina stessa a scriverlo, vale a dire la raccomandata di preavviso, ma è da escludere la ricerca del consenso.

Nel caso di più coinquilini, è comunque consentito a ciascuno di essi recedere dal contratto, entro le norme o le pattuizioni che regolano il recesso, anche senza che gli altri facciano lo stesso. Si configurerebbe così un recesso parziale che non vorrebbe dire la risoluzione tout court del contratto in sé. Se uno degli inquilini recede dall’impegno contrattuale, il contratto mantiene comunque la sua validità per gli inquilini che restano, i quali, essendo responsabili in solido, dovrebbero a quel punto provvedere al versamento della quota di canone pagata fino a quel momento dall’inquilino che va via.

Per info: ACLI, Sede Provinciale di Alessandria (0131 251091) o Segretariato Sociale di Valenza (0131 943404)

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