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Anno nuovo tasse nuove

Dal 1° gennaio è attiva l’imposta di soggiorno per il comune di Alessandria.

A quanto ammonta la tassa e chi ne è esente?

Anno nuovo, tasse nuove. Anche ad Alessandria. Infatti, dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore sul territorio comunale l’imposta di soggiorno. Questa tassa è prevista per ogni pernottamento nelle strutture ricettive comunali fino a un massimo di cinque pernottamenti consecutivi, anche non nella stessa struttura. L’introduzione dell’imposta è stata deliberata dal Consiglio comunale che ha introdotto alcune modifiche al regolamento approvato in precedenza. Ma, andando al sodo, quanto dovranno pagare i visitatori per pernottare in città? Pagheranno 2 euro coloro che usufruiranno di alberghi, residenze turistico-alberghiere e agriturismi da 4 o 5 stelle, bed and breakfast e affittacamere da 4 stelle. Mentre, pagheranno 1 euro e 50 centesimi coloro che usufruiranno di alberghi, residenze turistico-alberghiere e agriturismi da 3 stelle, bed and breakfast e affittacamere da 3 stelle. E, infine, pagheranno 1 euro coloro che usufruiranno di alberghi e agriturismi, bed and breakfast e affittacamere da 2 o 1 stella.

Il gettito dell’imposta serve per finanziare interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e di beni gestiti dal Comune che contribuiscono all’abbellimento e alla fruibilità della città, nonché relativi servizi locali. L’imposta dovrà essere corrisposta da tutte le persone, non residenti nel Comune di Alessandria, che pernottano in qualunque tipo di struttura ricettiva esistente sul territorio Comunale. Ma non tutti dovranno pagare questa tassa. Saranno esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno: i minori entro il quattordicesimo anno di età; i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di due persone per degenti ricoverati; i genitori o accompagnatori che assistono minori e portatori di handicap non autosufficienti o degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio in ragione di due persone per paziente; i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative; i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza; i soggetti che soggiornano a causa di eventi e calamità naturali; i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all’Università e all’Alta formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso e i soggetti componenti di orchestre di formazione; gli autisti di pullman che soggiornano per esigenze di servizio e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo, l’esenzione si applica per ogni conducente di autobus e per un accompagnatore turistico ogni 20 soggetti; i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa; e il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio, e non per servizi pagati da privati l gestori della strutture ricettive si impegnano a effettuare il versamento al Comune di Alessandria delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese solare tramite bonifico bancario.

L’imposta di soggiorno è un’imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d’arte. Il decreto legislativo n. 23 del 2011, ha dato ai comuni la facoltà di istituire l’imposta di soggiorno. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

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