Il Decreto Sicurezza e Immigrazione riassunto in dieci punti principali
- 1 Via la protezione umanitaria
- 2 I centri di permanenza
- 3 Revocato l’asilo con condanna definitiva
- 4 Revoca della protezione per chi rientra nel Paese d’origine
- 5 Meno Sprar e più Cas
- 6 Esame domande più celeri
- 7 Revoca della cittadinanza italiana e tempi raddoppiati
- 8 Daspo per terrorismo
- 9 Reato di blocco stradale e occupazione edifici
- 10 Vendita a privati dei beni confiscati alla mafia
| Viene cancellato il permesso di soggiorno per motivi umanitari che aveva durata due anni. Al suo posto vengono introdotti i permessi per “protezione speciale” (un anno), per “calamità naturale nel Paese d’origine” (sei mesi), per “condizione di salute gravi” (un anno) “per atti di particolare valore civile” e “per casi speciali” (vittime di violenza grave o sfruttamento lavorativo).
| La durata massima del trattenimento degli stranieri nei Centri di permanenza per il rimpatrio viene allungata (articolo 2) dagli attuali 90 a 180 giorni, periodo ritenuto necessario all’accertamento dell’identità e della nazionalità del migrante.
| Il diniego della protezione internazionale scatta nel caso di condanna definitiva (articolo 7) anche per i reati di violenza sessuale, spaccio di droga, rapina ed estorsione. Tra i reati di “particolare allarme sociale” sono inclusi la mutilazione dei genitali femminili, la resistenza a pubblico ufficiale, le lesioni personali gravi, le lesioni gravi a pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, il furto aggravato dal porto di armi o narcotici.
| Il decreto (articolo 8) dispone la revoca della protezione umanitaria ai profughi che rientrano senza “gravi e comprovati motivi” nel paese di origine, una volta presentata richiesta di asilo.
| L’articolo 12 ridisegna lo Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (gestito con i Comuni): vi avranno accesso solo i titolari di protezione internazionale e i minori stranieri non accompagnati.
| Per accelerare l’esame delle domande di protezione internazionale, il questore dà comunicazione alla Commissione competente nel caso in cui il richiedente sia indagato o sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati riconosciuti di particolare gravità. L’eventuale ricorso non sospende l’efficacia del diniego.
| La revoca della cittadinanza italiana (articolo 14) scatta anche per i colpevoli di reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordinamento costituzionale. Tempi raddoppiati (4 anni) per la concessione della cittadinanza per matrimonio e per residenza.
| Gli articoli 20 e 21 disciplinano l’applicazione del cosiddetto “Daspo” (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) che viene esteso anche agli indiziati per reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro lo Stato e l’ordine pubblico e sarà applicabile anche in aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli, oltre che negli ospedali e nei presidi sanitari.
| Viene reintrodotto il reato di blocco stradale (compresa anche l’ostruzione o l’ingombro dei binari), oggi sanzionato come illecito amministrativo, mentre “l’invasione di terreni o edifici” viene punita con la reclusione fino a 2 anni, raddoppiati a 4 se commessa da cinque o più persone.
| Vengono incrementate (di 5 milioni di euro) le risorse per le Commissioni incaricate di gestire gli enti sciolti per mafia (articolo 29) e viene rivista l’organizzazione dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (articolo 37), che potrà avere fino a quattro sedi secondarie. L’articolo 37 invece liberalizza la vendita dei beni sequestrati ai mafiosi anche ai privati (con rigorosi controlli a garanzia che il bene non torni in mani sbagliate).
fonte: Avvenire del 7 dicembre 2018