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Cor Orans – Le linee guida indicate dal Papa sulla vita contemplativa

DALL’INTRODUZIONE
Cuore orante nella Chiesa e per la Chiesa la vita contemplativa femminile, custode di gratuità e di ricca fecondità apostolica, è stata sempre testimone visibile di misteriosa e multiforme santità ed arricchisce la Chiesa di Cristo con frutti di grazia e di misericordia. […] Papa Francesco, promulgando il 29 giugno 2016 la Costituzione Apostolica Vultum Dei quaerere per aiutare le contemplative a raggiungere il fine proprio della loro specifica vocazione, ha invitato a riflettere e a discernere su dei precisi contenuti legati alla vita consacrata in generale ed alla tradizione monastica in particolare, ma non ha inteso abrogare la Sponsa Christi Ecclesia che è stata derogata solo in alcuni punti. Di conseguenza i due documenti pontifici sono da ritenersi come normativa in vigore per i monasteri di monache e devono essere letti in un’ottica unitaria. Papa Francesco, sulla scia di quanto insegnato da Papa Pio XII e ribadito dal Concilio Ecumenico Vaticano II, ha inteso presentare nella Vultum Dei quaerere l’intenso e fecondo cammino percorso dalla Chiesa negli ultimi decenni, alla luce degli insegnamenti dello stesso Concilio e considerate le mutate condizioni socio-culturali, ribadendo che “la vita contemplativa femminile ha sempre rappresentato nella Chiesa e per la Chiesa il cuore orante, custode di gratuità e di ricca fecondità apostolica ed è stata testimone visibile di misteriosa e multiforme santità”.

[…] Per mandato del Santo Padre, la Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica ha redatto la presente Istruzione applicativa della Costituzione Apostolica Vultum Dei quaerere, offerta “alla Chiesa, con particolare riferimento ai monasteri di rito latino”, Istruzione che intende rendere chiare le disposizioni della legge, sviluppando e determinando i procedimenti nell’eseguirla. V.

LA SOPPRESSIONE
67. L’affiliazione può essere occasione di ripresa e di rinascita quando l’autonomia di vita è parzialmente compromessa. Se la situazione di incapacità si presenta irreversibile, la soluzione, dolorosa quanto necessaria, è la soppressione del monastero.

68. Un monastero di monache che non riesce ad esprimere, secondo l’indole contemplativa e le finalità dell’Istituto, la particolare testimonianza pubblica a Cristo e alla Chiesa Sua Sposa, deve essere soppresso, tenuta presente l’utilità della Chiesa e dell’Istituto cui il monastero appartiene.

69. Alla Santa Sede in questi casi spetta valutare l’opportunità di costituire una commissione ad hoc formata dall’Ordinario, dalla Presidente della Federazione, dall’Assistente Federale e dalla Superiora maggiore del monastero[43].

70. Fra i criteri che possono concorrere a determinare un giudizio riguardo alla soppressione di un monastero, dopo aver vagliato tutte le circostanze, sono da considerarsi i seguenti punti nel loro insieme: il numero delle monache, l’età avanzata della maggior parte dei membri, la reale capacità di governo e formativa, la mancanza di candidate da parecchi anni, la mancanza della necessaria vitalità nel vivere e trasmettere il carisma nella fedeltà dinamica[44].

71. Un monastero di monache viene soppresso unicamente dalla Santa Sede acquisito il parere del vescovo diocesano[45] e, se pare opportuno, sentito il parere della Presidente federale, dell’Assistente religioso e dell’Ordinario religioso, se il monastero è associato a norma del can. 614 CJC.

72. I beni del monastero soppresso, rispettate le volontà dei fondatori e donatori, seguono le monache superstiti e vanno, in proporzione, ai monasteri che le accolgono, salvo altra disposizione della Santa Sede[46] che può disporre, nei singoli casi, la porzione dei beni da attribuire alla carità, alla chiesa particolare entro i cui confini è posto il monastero, alla Federazione e al “Fondo per le monache”.

73. In caso di soppressione di monastero totalmente estinto, quando non ci sono monache superstiti, salvo altra disposizione della Santa Sede[47], la destinazione dei beni del monastero soppresso, nel rispetto delle norme canoniche e civili, vanno alla persona giuridica superiore rispettiva, cioè alla Federazione dei monasteri o ad altra struttura di comunione tra i monasteri ad essa equiparata oppure alla Congregazione monastica femminile.

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