DALL’INTRODUZIONE
Cuore orante nella Chiesa e per la Chiesa la vita contemplativa femminile, custode di gratuità e di ricca fecondità apostolica, è stata sempre testimone visibile di misteriosa e multiforme santità ed arricchisce la Chiesa di Cristo con frutti di grazia e di misericordia. […] Papa Francesco, promulgando il 29 giugno 2016 la Costituzione Apostolica Vultum Dei quaerere per aiutare le contemplative a raggiungere il fine proprio della loro specifica vocazione, ha invitato a riflettere e a discernere su dei precisi contenuti legati alla vita consacrata in generale ed alla tradizione monastica in particolare, ma non ha inteso abrogare la Sponsa Christi Ecclesia che è stata derogata solo in alcuni punti. Di conseguenza i due documenti pontifici sono da ritenersi come normativa in vigore per i monasteri di monache e devono essere letti in un’ottica unitaria. Papa Francesco, sulla scia di quanto insegnato da Papa Pio XII e ribadito dal Concilio Ecumenico Vaticano II, ha inteso presentare nella Vultum Dei quaerere l’intenso e fecondo cammino percorso dalla Chiesa negli ultimi decenni, alla luce degli insegnamenti dello stesso Concilio e considerate le mutate condizioni socio-culturali, ribadendo che “la vita contemplativa femminile ha sempre rappresentato nella Chiesa e per la Chiesa il cuore orante, custode di gratuità e di ricca fecondità apostolica ed è stata testimone visibile di misteriosa e multiforme santità”.
LA SOPPRESSIONE
67. L’affiliazione può essere occasione di ripresa e di rinascita quando l’autonomia di vita è parzialmente compromessa. Se la situazione di incapacità si presenta irreversibile, la soluzione, dolorosa quanto necessaria, è la soppressione del monastero.
68. Un monastero di monache che non riesce ad esprimere, secondo l’indole contemplativa e le finalità dell’Istituto, la particolare testimonianza pubblica a Cristo e alla Chiesa Sua Sposa, deve essere soppresso, tenuta presente l’utilità della Chiesa e dell’Istituto cui il monastero appartiene.
69. Alla Santa Sede in questi casi spetta valutare l’opportunità di costituire una commissione ad hoc formata dall’Ordinario, dalla Presidente della Federazione, dall’Assistente Federale e dalla Superiora maggiore del monastero[43].
70. Fra i criteri che possono concorrere a determinare un giudizio riguardo alla soppressione di un monastero, dopo aver vagliato tutte le circostanze, sono da considerarsi i seguenti punti nel loro insieme: il numero delle monache, l’età avanzata della maggior parte dei membri, la reale capacità di governo e formativa, la mancanza di candidate da parecchi anni, la mancanza della necessaria vitalità nel vivere e trasmettere il carisma nella fedeltà dinamica[44].
71. Un monastero di monache viene soppresso unicamente dalla Santa Sede acquisito il parere del vescovo diocesano[45] e, se pare opportuno, sentito il parere della Presidente federale, dell’Assistente religioso e dell’Ordinario religioso, se il monastero è associato a norma del can. 614 CJC.
72. I beni del monastero soppresso, rispettate le volontà dei fondatori e donatori, seguono le monache superstiti e vanno, in proporzione, ai monasteri che le accolgono, salvo altra disposizione della Santa Sede[46] che può disporre, nei singoli casi, la porzione dei beni da attribuire alla carità, alla chiesa particolare entro i cui confini è posto il monastero, alla Federazione e al “Fondo per le monache”.
73. In caso di soppressione di monastero totalmente estinto, quando non ci sono monache superstiti, salvo altra disposizione della Santa Sede[47], la destinazione dei beni del monastero soppresso, nel rispetto delle norme canoniche e civili, vanno alla persona giuridica superiore rispettiva, cioè alla Federazione dei monasteri o ad altra struttura di comunione tra i monasteri ad essa equiparata oppure alla Congregazione monastica femminile.