I lavoratori con contratto di collaborazione possono richiedere l’Assegno al Nucleo Familiare (Anf)? Per capire la procedura corretta portiamo il seguente esempio: Simone è un giovane, che convive e ha due bellissimi gemelli di 18 mesi, ha iniziato a lavorare il 15 febbraio 2015 con contratti di collaborazione. Gli è stato suggerito di chiedere l’Assegno al Nucleo Familiare ma consegnando il modello Anf Dip il datore di lavoro gli ha detto che non aveva seguito la procedura corretta.
Dal 1998 l’Assegno al Nucleo Familiare spetta anche agli iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, ma per ottenere il pagamento si deve seguire una prassi diversa rispetto a quella dei lavoratori dipendenti. Innanzitutto bisogna precisare che non è il datore di lavoro (che sarebbe più corretto definire “il committente”) a pagare l’Anf, ma direttamente l’Inps e che l’Assegno non è erogato mensilmente sulla base dei giorni lavorati, ma per un numero di mesi pari a quelli coperti nell’anno precedente dai contributi della Gestione Separata stessa.
Quindi l’Anf relativo ai mesi accreditati nel 2016 si chiede nel 2017, per quello relativo ai mesi del 2017 si presenta domanda nel 2018 e così via.
Tornando al nostro esempio: i gemelli di Simone sono nati nel mese di gennaio 2017 e lui sta prestando attività con iscrizione nella Gestione Separata dal 2015, poteva dunque presentare domanda di Anf (il nucleo familiare è composto da Simone e i gemelli) solo da febbraio 2018.
Non serve chiedere l’autorizzazione all’Inps prima di presentare la domanda in quanto sarà la stessa Inps a erogare l’Anf. A Simone verranno pagati tanti Assegni al Nucleo Familiare quanti sono i mesi di contribuzione accreditata per il 2017. Se dall’estratto risultano 12 mesi di contributi percepirà 12 Assegni mensili per il 2017, se ne risultassero accreditati 8 ne percepirebbe solo 8.
È importante ricordarsi che in questa Gestione i periodi lavorati possono non coincidere con i periodi coperti da contribuzione: infatti l’accredito dei contributi avviene partendo dal mese di gennaio (o dal primo mese di iscrizione in caso di nuovi iscritti) dell’anno in cui sono stati pagati i compensi cui si riferiscono, indipendentemente da quando sia stato svolto il lavoro.
Inoltre il numero di mesi accreditato dipende dal montante dei contributi versato. L’importo dell’Assegno al Nucleo Familiare varia, come per i lavoratori dipendenti, in base al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo stesso, secondo quanto stabilito nelle tabelle reddituali pubblicate ogni anno.
Per ulteriori informazioni:
Acli – Sede di Alessandria, via Faà di Bruno 79, tel. 0131 25 10 91.
Acli – Segretariato Sociale di Valenza c/o Comunità Parrocchiale, via Pellizzari 1, tel. 0131 94 34 04.