Alcuni lettori ci chiedono informazioni sul contenzioso fra banche e consumatori con particolare riferimento alle questioni riguardanti l’anatocismo e l’usura bancaria. Con questo articolo iniziamo una ricerca sistematica sull’usura bancaria. Quando si inizia una ricerca è giusto enunciare la situazione esistente sul campo e gli scopi che la ricerca si prefigge. La situazione esistente può essere sinteticamente così riassunta: il potere finanziario-bancario, l’unico potere forte rimasto in Italia, ha l’egemonia culturale. Tramite questa egemonia culturale passano nella penna di una parte maggioritaria dei giornalisti e dei magistrati concezioni che, giustamente, l’avvocato Biagio Riccio definisce “di ipocrisia giuridica”. Approfondiremo quindi con un metodo scientificamente inoppugnabile tutti gli aspetti del fenomeno dell’usura bancaria: giurisprudenziali, storici, sociali, linguistici. Iniziamo con gli argomenti delle banche: il 5 luglio 2014 troviamo sul quotidiano “il Sole 24 Ore” un riassunto della linea difensiva seguita dagli uffici legali delle banche sulla questione usura, anche riportando le risposte a un questionario specifico di due domande. Ecco le domande che abbiamo rivolto alle banche: «Dal 2013 a oggi avete erogato formazione ai dipendenti sul tema dei tassi moratori e usurari nelle diverse forme contrattuali per la clientela retail (scoperti di conto corrente, prestiti, mutui, leasing)? Se sì, quando, in che forme e con quali finalità?».
«Dal 2013 a oggi, le vostre funzioni di compliance hanno tenuto conto dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali e dell’Arbitro Bancario Finanziario in materia di tassi moratori e usurari? Se sì, quando, in che forme e con quali finalità?».
L’incipit dell’articolo è poi quasi comico: la colpa dei tassi usurari contestati dagli imprenditori è dei funzionari locali delle banche che vanno quindi formati meglio. Nelle banche si lavora costantemente per evitare che la rete possa pattuire condizioni economiche, a
qualsiasi titolo, potenzialmente superiori ai tassi soglia in vigore. Particolarmente significative sono poi le risposte al secondo quesito da parte di due delle principali banche italiane.
«In questo contesto viene anche trattata la normativa sull’usura, con riferimento alla tipologia del reato, ai rischi relativi sulla base della normativa primaria di riferimento (rif. particolare a quanto disciplinato dall’ Art. 644 del cod. Penale, dalla Lg 108/96 e dalla successiva Lg 24/2001) e della normativa secondaria, rappresentata principalmente dalle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi
effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, rilasciate dalla banca d’Italia».
«Si ricorda in particolare la recente decisione del collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario in tema di tassi usurari e di mora, con particolare riferimento alle contestazioni della cosiddetta “usura per sommatoria”, che ha confermato gli orientamenti della banca su tale comparto. Nello specifico: “La previsione contrattuale del carattere sostitutivo e alternativo della prestazione
degli interessi moratori rispetto a quella avente ad oggetto gli interessi corrispettivi vale senz’altro a rendere logicamente errata ogni operazione di “sommatoria” dei relativi tassi”».
Ecco nelle parole delle stesse banche esplicitata quella che definiamo “egemonia culturale”: si danno per scontate e si fanno passare nel senso comune delle interpretazioni del diritto e della storia del diritto, e invece scontate non sono.
In primo luogo, esiste una normativa primaria di riferimento e una normativa secondaria sul tema dell’usura. In secondo luogo, le decisioni assunte dall’Abf manifestano e consolidano orientamenti che possono essere utilizzate in giudizio nei tribunali.
In questo primo articolo cominceremo ad affrontare il primo punto. La legge 108 del 1996 e le successive deliberazioni della cassazione escludono che ci siano due livelli di normativa. Nell’articolo primo della legge (l’evidenziazione è nostra) viene stabilito con estrema chiarezza quali voci contribuiscono alla determinazione del tasso usurario: «Si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito».
Il ruolo della banca d’Italia e degli organismi, come vedremo, dalla stessa controllati è definito con estrema chiarezza dall’articolo secondo (l’evidenziazione è nostra): «Il ministro del tesoro, sentiti la banca d’Italia e l’ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte
e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari».
Quindi il ruolo della banca d’Italia è quello di rilevare trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse.
Nel prossimo articolo cercheremo sui principali vocabolari della lingua italiana il significato di “rilevare”. Questo ci consentirà di smascherare da un punto di vista linguistico l’inganno.
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Giovanni Pastore