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Dopo il referendum, la storia dei cambiamenti sulla nostra Costituzione

LA VOCE dei DIRITTI – L’esito del referendum costituzionale, con la vittoria del “No”, ha impedito l’entrata in vigore della legge costituzionale approvata dal Parlamento il 12 aprile scorso. Nessuna modifica, pertanto, alla Costituzione, il cui assetto, dal 1948 ad oggi, ha conosciuto solo alcune modifiche settoriali. In settant’anni di Repubblica, il legislatore ha infatti messo mano al testo della Carta fondamentale quindici volte: a parte il caso della riforma del 2001, che ha ridisegnato complessivamente il rapporto tra Stato centrale ed autonomie locali, con la riformulazione di parecchi articoli del “Titolo V”, gli altri interventi, pur riguardando aspetti importanti della vita della nazione, non hanno mutato gli indirizzi fondamentali. E’ proprio questo il caso dell’inserimento del principio del “giusto processo” nel riformato art. 111, punto di arrivo nell’opera di recepimento alla luce dei valori repubblicani della disciplina processuale ereditata da codificazioni concepite nel regime precedente la guerra; analogamente, la riforma dell’art. 27, che, ora, impedisce qualsiasi ricorso alla pena di morte, anche in circostanze eccezionali, ha esplicitato un principio già ampiamente condiviso. In altri casi, la politica è intervenuta sulla Costituzione per auto-imporsi limiti invalicabili: è questo il caso della modifica dell’art. 79, intervenuta nel 1992 per rendere più rigoroso il procedimento per la concessione di amnistia ed indulto, oppure quello dell’inserimento, nel 2012, del “pareggio di bilancio” quale limite delle politiche economiche.

Del 1989, poi, la revisione delle immunità parlamentari. Nei primi anni 2000 gli italiani residenti all’estero sono stati ammessi all’elettorato attivo ed alla rappresentanza, mentre nel 1967 sono state introdotte norme fondamentali per avviare l’attività della Corte Costituzionale. Altre leggi costituzionali, pur senza incidere direttamente sul testo, hanno interessato direttamente l’applicazione della Carta: nel 2002, ad esempio, sono stati dichiarati “esauriti” gli effetti delle disposizioni concernenti i componenti ed i beni della ex-casa regnante.

Eugenio Licata

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