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Servizio Diocesano per il sostegno agli sposi: Un servizio giuridico-pastorale per verificare il matrimonio

Un servizio giuridico-pastorale
per verificare il matrimonio

Orientare, aiutare e assistere

Nella Diocesi di Alessandria in data 18 aprile 2024, con il decreto vescovile n. 24/2024 di Sua Eccellenza Reverendissima monsignor Guido Gallese, viene promulgato il Regolamento del “Servizio diocesano per il sostegno agli sposi”, come struttura stabile nell’ambito del Tribunale ecclesiastico diocesano che opera in stretta collaborazione con l’Ufficio diocesano per la famiglia e il Consultorio per la persona e la famiglia, come espressione della cura del Vescovo verso i fedeli che desiderano verificare la verità circa la validità del loro vincolo o che si trovano a vivere una crisi matrimoniale (art. 1 del Regolamento).

Ancor prima di esaminare le finalità destinate a questo Servizio è bene chiarire e precisare alcune terminologie proprie del “Servizio diocesano”. 

Innanzitutto il termine “indagine pregiudiziale o pastorale”: con questo termine si identifica un servizio ecclesiastico giuridico-pastorale col fine di svolgere una prestazione gratuita d’informazione, di consiglio e di mediazione verso quei fedeli che desiderano verificare il loro vincolo o che si trovano a vivere una crisi matrimoniale. L’indagine pregiudiziale o pastorale è orientata a far conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l’eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve (cfr. art. 2 Ratio procedendi); viene affidata a persone ritenute idonee dal Vescovo, dotate di competenze anche non esclusivamente giuridico-pastorali.

Per “consulenza pastorale” si intende il supporto, che all’interno dell’indagine pregiudiziale, viene dato tramite l’ascolto informale grazie ai consulenti che conoscono concretamente il vissuto dei fedeli che dovessero trovarsi in situazioni difficili o che vorrebbero fare un cammino di maggiore consapevolezza dello stesso matrimonio.

All’interno del Regolamento del “Servizio diocesano per il sostegno agli sposi” vengono specificate le finalità, oltre che ai destinatari dello stesso Servizio. 

Il Servizio, come espressione diretta della cura del Vescovo verso i fedeli all’interno del territorio diocesano, ha come finalità quello di: compiere un orientamento di carattere pastorale, per quanti vogliono verificare il loro vincolo nuziale, ma anche canonico per quei fedeli cattolici che sono separati, di fatto o legalmente, o che siano giunti al divorzio; aiutare i fedeli a comprendere quali sono le situazioni nelle quali la separazione coniugale con la persistenza del vincolo è da intendersi in linea con l’insegnamento del Chiesa (cfr. cann. 1151-1155), suggerendo opportune indicazioni per affrontare la condizione in modo cristiano. Inoltre, quando sarà opportuno, i fedeli potranno essere invitati a chiedere il riconoscimento canonico formale della loro condizione di separazione, mediante decreto canonico dell’Ordinario; assistere le coppie in difficoltà nel ripercorrere la loro vicenda coniugale alla luce dell’insegnamento cristiano. In tal senso cerca di compiere una possibile riconciliazione, e ove e quando ciò non fosse possibile, raccogliere gli elementi utili (acquisizione di documenti, disponibilità di testimoni, acquisizione di atti eventualmente emersi durante l’ascolto) per l’eventuale introduzione del processo giudiziale da parte dei coniugi con eventuale aiuto di un esperto presso il Tribunale competente (cfr. art. 4 della Ratio procedendi e can. 1673). 

Tale consulenza non ha come fine ultimo necessariamente quello di riconoscere giuridicamente la nullità matrimoniale ma quello di aiutare pastoralmente i fedeli e così indirizzarli verso un percorso di discernimento e di integrazione nella vita cristiana, secondo verità ed in uno stile di misericordia e di reciproco perdono (art. 3 del Regolamento).

Il “Servizio diocesano per il sostegno agli sposi” è composto da persone competenti in materia giuridico-canonica e da consulenti familiari, coordinate da un Responsabile ed operante in tutto il territorio diocesano. I membri, competenti in ambito di matrimonio e famiglia sotto il punto di vista di una o più discipline specifiche: teologica, giuridica, morale, psicologica, sono nominati direttamente dal Vescovo diocesano e potranno essere chierici, religiosi o laici.

Il “Servizio diocesano” ha tra i suoi compiti quello di: curare la diffusione a livello diocesano di eventuali indicazioni, vademecum e sussidi giuridico-pastorali sui temi della famiglia, al fine di favorire uno stile di accoglienza e accompagnamento, insieme a proposte pastorali per educare le comunità ecclesiali e offrire cammini di discernimento; svolgere un servizio di consulenza giuridico-pastorale gratuita sia per i sacerdoti, le parrocchie, le realtà ecclesiali che operano per la famiglia, gli organismi di partecipazione, gli uffici pastorali di curia, cosi come per i fedeli feriti da un amore smarrito.

Giovanni Margherita

Segretario del Servizio diocesano per il sostegno agli sposi

Giudice istruttore del Tribunale ecclesiastico diocesano di Alessandria

 

 

 

 

 

 

 

COME ACCEDERE AL SERVIZIO

Per i fedeli che intenderanno iniziare un percorso di consapevolezza della propria unione o soltanto per capire se il proprio matrimonio è giuridicamente valido, potranno rivolgersi ai seguenti indirizzi email: consultoriopersonafamiglia@gmail.com; info@consultorioal.it; tribunale@diocesialessandria.it. L’equipe del “Servizio diocesano” presterà un servizio specializzato di ascolto e di accoglienza verso ogni persona che vive una situazione difficile ed irregolare.

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LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO

Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d’informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell’indagine preliminare al processo matrimoniale.

Amoris laetitia, 244

IL TESTO DEL DECRETO

Espressione della cura pastorale del
Vescovo verso i coniugi separati o divorziati

ART. 1 – ISTITUZIONE E SEDE

§1. Nella Diocesi di Alessandria, a seguito della promulgazione del motu proprio “Mitis iudex Dominus Iesus” di Papa Francesco, entrato in vigore l’8 dicembre 2015, è stato istituito, mediante il decreto vescovile del 18 aprile 2024 (Prot. n. 24/2024), a norma dell’art. 3 della Ratio procedendi, un nuovo Servizio denominato “Servizio diocesano per il sostegno agli sposi” (d’ora in avanti “Servizio diocesano”), che come struttura stabile nell’ambito del Tribunale ecclesiastico diocesano opera in stretta collaborazione con l’“Ufficio diocesano per la famiglia” e il “Consultorio per la persona e la famiglia odv”, quale espressione della cura del Vescovo diocesano verso i fedeli che desiderano verificare la verità circa la validità del loro vincolo o che si trovano a vivere una crisi matrimoniale. 

§2. Il “Servizio diocesano” ha sede presso il “Tribunale ecclesiastico diocesano” in Via del Vescovado n.1 – 15121 Alessandria, dove conserva il suo archivio, che per motivi di riservatezza, sarà custodito ed il cui accesso viene consentito solo al Responsabile del “Servizio diocesano” e a coloro ai quali il Vescovo diocesano vorrà dare giustificata autorizzazione scritta.

ART. 2 – NATURA DEL “SERVIZIO DIOCESANO”

§1. Il presente Regolamento fa riferimento al Codice di Diritto Canonico per quanto concerne l’applicazione dell’indagine pregiudiziale o pastorale, a norma dell’art. 6 della Ratio procedendi. 

§2. L’indagine pregiudiziale o pastorale nella Diocesi di Alessandria, è un servizio ecclesiastico giuridico-pastorale creato nell’ambito del Tribunale ecclesiastico diocesano e che collabora in sinergia con l’“Ufficio diocesano per la famiglia” e il “Consultorio per la persona e la famiglia odv”, col fine di svolgere un servizio d’informazione, di consiglio e di mediazione verso quei fedeli che desiderano verificare il loro vincolo o che si trovano a vivere una crisi matrimoniale.

§3. Il “Servizio diocesano” si pone in armonia tra la pastorale di accompagnamento delle situazioni coniugali difficili e l’operato giudiziario del Tribunale ecclesiastico diocesano. In tal senso costituisce un luogo di ascolto specializzato al fine di compiere un orientamento di carattere pastorale, morale e canonico. 

§4. Il “Servizio diocesano” quale istituto canonico, a norma degli artt. 1-5 della Ratio procedendi, è espressione della cura pastorale del Vescovo, il quale in forza del can. 383 §1 è tenuto a seguire «con animo apostolico», insieme ai parroci (cfr. can. 529 §1) i coniugi separati o divorziati, che per la loro condizione di vita abbiano eventualmente abbandonato la pratica religiosa.  

ART. 3 – FINALITÀ E DESTINATARI DEL “SERVIZIO DIOCESANO”

§1. Il “Servizio diocesano”, espressione diretta della cura del Vescovo verso i fedeli, ha come finalità quello di:

1. compiere un orientamento di carattere pastorale, per quanti vogliono verificare il loro vincolo nuziale, ma altresì canonico per quei fedeli cattolici che sono separati, di fatto o legalmente, o che siano giunti al divorzio;

2. aiutare i fedeli a comprendere quali sono le situazioni nella quali la separazione coniugale con la persistenza del vincolo è da intendersi in linea con l’insegnamento del Chiesa (cfr. cann. 1151-1155), suggerendo opportune indicazioni per affrontare la condizione in modo cristiano. Inoltre, quando sarà opportuno, i fedeli potranno essere invitati a chiedere il riconoscimento canonico formale della loro condizione di separazione, mediante decreto canonico dell’Ordinario;

3. assistere le coppie in difficoltà nel ripercorrere la loro vicenda coniugale alla luce dell’insegnamento cristiano. In tal senso cerca di compiere una possibile riconciliazione, ed ove ciò non fosse possibile, raccogliere gli elementi utili (acquisizione di documenti, disponibilità di testimoni, acquisizione di atti eventualmente emersi durante l’ascolto) per l’eventuale introduzione del processo giudiziale da parte dei coniugi con eventuale aiuto di un esperto presso il Tribunale competente (cfr. art. 4 della Ratio procedendi e can. 1673).

§2. Il “Servizio diocesano” nell’eventualità non ravvisasse le condizioni per avviare un percorso giudiziario, aiuterà pastoralmente i fedeli indirizzandoli verso un percorso di discernimento e di integrazione nella vita cristiana, secondo verità ed in uno stile di misericordia e di reciproco perdono.

ART. 4 – COMPOSIZIONE E PROFILO DEI MEMBRI DEL “SERVIZIO DIOCESANO”

§1. Il “Servizio diocesano” è composto da persone competenti in materia giuridico-canonica e da consulenti familiari, coordinato da un Responsabile ed operante in tutto il territorio diocesano. I membri del “Servizio diocesano”, che potranno essere chierici, religiosi o laici, sono nominati direttamente dal Vescovo, a norma dell’art. 3 della Ratio procedendi, e restano in carica 5 anni rinnovabili. 

§2. Il Vescovo nomina (cfr. art. 3 della Ratio procedendi) il Responsabile diocesano che fa da riferimento tra il Tribunale ecclesiastico diocesano, l’“Ufficio diocesano per la famiglia” e il “Consultorio per la persona e la famiglia odv”. Il Responsabile diocesano sarà affiancato da un Segretario che lo aiuterà nel coadiuvare le attività del “Servizio diocesano”.

§3. I membri del “Servizio diocesano”, nominati dal Vescovo, devono disporre di un’adeguata competenza in ambito di matrimonio e famiglia sotto il punto di vista di una o più discipline specifiche: teologica, giuridica, morale, psicologica. Gli stessi sono tenuti a prestare il giuramento di segretezza e di adempiere fedelmente il loro compito. 

§4. In virtù di quanto riportato nel §3 di questo articolo è auspicabile e consigliabile che, per una fattiva efficacia del “Servizio diocesano”, il Vescovo garantisca che l’equipe sia composta da persone idonee che non solo abbiano «una adeguata formazione accademica, in relazione ai compiti diversi da svolgere» (Congregazione per l’educazione cattolica, Istruzione sugli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale, 3 maggio 2018, n. 2), ma siano persone moralmente corrette, di integra fama, esperte nella scienza canonica, sensibili pastoralmente nell’ambito della famiglia e della mediazione.

§5. I membri del “Servizio diocesano” si incontreranno almeno con scadenza semestrale, ed ogni qualvolta ve ne fosse la necessità, per fare il punto della situazione del lavoro svolto. La convocazione spetta al Responsabile del “Servizio diocesano” ed è da farsi, in forma scritta, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Le riunioni saranno presiedute dal Responsabile diocesano o in sua assenza dal Segretario.

ART. 5 – COMPITI DEL VESCOVO VERSO IL “SERVIZIO DIOCESANO”

§1. Il Vescovo diocesano, in ottemperanza alla norma degli artt. 1 e 3 della Ratio procedendi, istituisce il “Servizio diocesano”, per offrire, attraverso strutture a livello diocesano, un servizio giuridico-pastorale di informazione, consulenza e mediazione verso gli sposi che desiderano verificare le loro nozze e per i «fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo» (art. 2 della Ratio procedendi). 

§2. Il Vescovo ha il compito di:

1. individuare e nominare le persone idonee per il “Servizio diocesano” e vigilare sulla permanenza dei requisiti personali degli stessi, nonché sul retto funzionamento dello stesso;

2. garantire una vicinanza non solo fisica ma anche pastorale verso quelle situazioni di fragilità matrimoniali, al fine di provvedere in modo adeguato e rinnovato ad una pastorale di prossimità misericordiosa e ad una pastorale giudiziale accurata.

ART. 6 – COMPITI DEL
“SERVIZIO DIOCESANO”

§1. Il “Servizio diocesano”, coordinato dal Responsabile e dal Segretario, ha tra i suoi compiti quello di:

1. favorire una collaborazione tra il Tribunale ecclesiastico diocesano, l’“Ufficio diocesano per la famiglia” e il “Consultorio per la persona e la famiglia odv”, con la finalità di offrire strumenti utili per una pastorale del vincolo;

2. organizzare, in sinergia con gli Uffici preposti, giornate di studio, di formazione e di approfondimento interdisciplinare su tematiche matrimoniali e familiari, per il clero e gli operatori pastorali e i membri del “Servizio diocesano” per acquisire adeguate competenze su come compiere una consulenza, così da prevenire matrimoni nulli;

3. curare la diffusione a livello diocesano di eventuali indicazioni, vademecum e sussidi giuridico-pastorali sui temi della famiglia, al fine di favorire uno stile di accoglienza e accompagnamento, insieme a proposte pastorali per educare le comunità ecclesiali e offrire cammini di discernimento;

4. svolgere un servizio di consulenza giuridico-pastorale gratuita sia per i sacerdoti, le parrocchie, le realtà ecclesiali che operano per la famiglia, gli organismi di partecipazioni, gli uffici pastorali di curia, cosi come per i fedeli feriti da un amore smarrito.

ART. 7 – INDICAZIONI OPERATIVE CIRCA LA CONSULENZA PRESSO IL “SERVIZIO DIOCESANO”

§1. I membri del “Servizio diocesano”, nominati dal Vescovo, sono disponibili a prestare consulenza personalizzata secondo le seguenti condizioni:

1. la consulenza avviene previo appuntamento al numero 366 5633474 o agli indirizzi email: 

– consultoriopersonafamiglia@gmail.com; 

– info@consultorioal.it; 

– tribunale@diocesialessandria.it; 

precisando i propri dati personali. La richiesta va indirizzata al Responsabile diocesano;

2. il Responsabile si occupa di contattare l’equipe del “Servizio diocesano” e fissa un appuntamento per il Richiedente, il quale viene avvisato tramite una telefonata o mediante una email;

3. l’equipe del “Servizio diocesano”, contattato dal Responsabile, effettua la consulenza e dà il proprio parere al Richiedente, con i suggerimenti che gli sembreranno più opportuni;

4. se l’equipe ravvisasse la presenza delle condizioni favorevoli ad introdurre una causa presso il Tribunale ecclesiastico diocesano fornirà al Richiedente: 

– le indicazioni circa l’iter processuale da compiere; 

– il nominativo del Patrono stabile del Tribunale ecclesiastico diocesano;

5. ogni consulenza termina con la sottoscrizione di un verbale firmato dall’equipe del “Servizio diocesano” e dal Richiedente, osservate le norme Cei sulla privacy (Cfr. Decreto generale della Conferenza episcopale italiana, Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza, del 24 maggio 2018; normative canoniche che regolano la materia; Regolamento Gdpr (UE) 2016/679).

§2. L’equipe del “Servizio diocesano” presta il servizio in modo gratuito e compie un servizio specializzato di ascolto e di accoglienza verso ogni persona che vive una situazione difficile e irregolare.

ART. 8 – NORME GENERALI

§1. L’interpretazione del presente Regolamento è riservata al Vescovo, il quale solo può dare il significato autentico delle norme contenute in esso. Le norme del presente Regolamento possono essere modificate dal Vescovo che procederà di propria iniziativa o su richiesta di almeno i due terzi dei membri del “Servizio diocesano” che sono in carica. 

§2. Le modifiche al Regolamento, dopo attento discernimento, entrano in vigore con la ratifica del Vescovo. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme canoniche.

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