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Patronato Acli – Quinto dello stipendio

Se un lavoratore ha la necessità di affrontare una spesa imprevista o programmata e non ha liquidità può chiedere al proprio datore di lavoro che un quinto della propria retribuzione venga pagata al creditore. In pratica la cessione del quinto dello stipendio è una particolare tipologia di prestito personale da estinguersi con cessione di quote dello stipendio fino al quinto dell’ammontare dello stesso valutato al netto di ritenute. Però cosa succede se il lavoratore non è riuscito a saldare un debito precedente e subentra un pignoramento dello stipendio proprio mentre è in atto la cessione del quinto? Il vecchio creditore può pignorare uno stipendio già decurtato per saldare un nuovo debito? E se è già in atto il pignoramento dello stipendio il lavoratore potrà chiedere la cessione del quinto? La risposta a entrambe le domande è sì, ma con certi limiti imposti dalla legge. Prima di tutto è importante sottolineare che il pignoramento presso terzi, che interviene sulla retribuzione, viene notificato sia al datore di lavoro che al dipendente debitore; inoltre il pignoramento dello stipendio non è possibile per importi inferiori al triplo dell’assegno sociale. In caso di pignoramento il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’autorità giudiziaria gli importi di cui è debitore nei confronti del lavoratore (quindi oltre alla retribuzione mensile anche il Tfr), indicando eventuali vincoli in essere come ad esempio la cessione del quinto. Nel caso in cui il lavoratore ha il pignoramento dello stipendio mentre è già in atto la cessione del quinto per saldare un debito, sarà possibile pignorare solo il 50% dello stipendio al netto della quota ceduta. Mentre, se il lavoratore si trova un pignoramento dello stipendio in corso e volesse anche cedere un quinto della retribuzione per pagare un nuovo debito, potrà farlo tenendo conto di certe percentuali in quanto la cessione del quinto deve essere limitata alla differenza tra i due quinti dello stipendio netto e la quota pignorata.

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